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Cassazione, nessuno sconto per Alemanno: il ricorso è inammissibile. L’ex sindaco resta a Rebibbia per 22 mesi

Una sentenza secca chiude (per ora) i margini di manovra della difesa: dopo la revoca dei servizi sociali e l’arresto del 31 dicembre, l’ex primo cittadino dovrà scontare l’intera pena per traffico di influenze, uno degli stralci del “Mondo di Mezzo”

Redazione La Sicilia

09 Gennaio 2026, 14:04

Cassazione, nessuno sconto per Alemanno: il ricorso è inammissibile. L’ex sindaco resta a Rebibbia per 22 mesi

A ribadire che la politica non è un lasciapassare dentro le regole del carcere basta una scena: 31 dicembre 2024, Roma, tardo pomeriggio. Mentre la città si prepara ai fuochi di Capodanno, una pattuglia bussa alla porta dell’ex sindaco della Capitale. Per Gianni Alemanno non è un brindisi ma l’inizio della detenzione a Rebibbia. La misura alternativa dei servizi sociali è stata appena revocata per “gravissime e reiterate violazioni” e il conto con la giustizia riparte dal principio: 22 mesi da scontare dietro le sbarre. Oggi, con una decisione rapida e definitiva nella forma, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai suoi legali. Tradotto: nessuna riduzione, nessuna sospensione. Il tempo da fare resta quello, e si fa in carcere.

Il cuore della decisione: perché il ricorso è stato cestinato

La pronuncia della Cassazione arriva all’indomani di mesi convulsi. La difesa – gli avvocati Cesare Placanica ed Edoardo Albertario – chiedeva di ricalibrare la pena residua invocando, tra l’altro, gli effetti dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio e una più ampia valutazione del percorso intrapreso durante l’affidamento ai servizi sociali. I giudici di legittimità però non sono entrati nel merito: il ricorso è stato giudicato inammissibile, e dunque non idoneo a scalfire quanto già stabilito in via esecutiva nei precedenti gradi e in sede di sorveglianza. Per l’ex sindaco, significa rimanere a Rebibbia a scontare la condanna per traffico di influenze legata a uno dei filoni del “Mondo di Mezzo”.

Il quadro era stato già consolidato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma il 28 gennaio 2025, quando, dopo l’arresto di fine anno, aveva confermato la detenzione in carcere e definito “incompatibile” la condotta dell’ex ministro con le regole di un percorso alternativo. In quella sede i giudici avevano parlato di “incapacità del soggetto di adeguarsi alle regole”, respingendo l’ipotesi di un ritorno a misure extramurarie. La Cassazione, ora, chiude la porta che la difesa sperava di riaprire.

Cosa pesa sulla bilancia: il profilo delle violazioni

Dettaglio non secondario: la revoca dell’affidamento ai servizi sociali non è scattata per un singolo episodio. Secondo i provvedimenti di sorveglianza e le ricostruzioni giornalistiche, all’ex sindaco di Roma erano contestati diversi comportamenti incompatibili con le prescrizioni: incontri con un pregiudicato, produzione di documentazione ritenuta falsa per giustificare spostamenti fuori dal Lazio, mancato rispetto degli orari e, più in generale, un uso “strumentale” degli spazi di libertà connessi alla misura alternativa. In udienza, Alemanno aveva rivendicato di aver agito “per amore della politica”, ammettendo di aver proseguito un’attività pubblica che riteneva compatibile con il proprio profilo. Per i giudici, però, quella linea ha certificato l’assenza di una “genuina adesione” alle regole e ha azzerato i benefici già concessi.

Che cosa resta del “Mondo di Mezzo” e dove rientra Alemanno

Per comprendere l’attualità del caso, conviene ricordare cos’è stato il “Mondo di Mezzo”. L’inchiesta – in origine nota anche come “Mafia Capitale” – ha scoperchiato nella Capitale un sistema di relazioni fra cooperative, imprenditori e pezzi della pubblica amministrazione. Il dossier giudiziario, nel corso degli anni, ha perso l’impianto di associazione mafiosa per diverse posizioni, ma ha mantenuto in piedi una galassia di reati contro la pubblica amministrazione, fra cui il traffico di influenze. È in questo alveo che si colloca la vicenda di Gianni Alemanno.

Il percorso processuale che lo riguarda è stato accidentato: caduta l’ipotesi più grave in alcuni filoni, è rimasta la responsabilità per il canale delle pressioni indebite; nel febbraio 2022, la Corte d’Appello ha rideterminato la pena in 1 anno e 10 mesi (22 mesi) per traffico di influenze e finanziamento illecito, dopo gli aggiustamenti intervenuti in seguito agli esiti in Cassazione su altre contestazioni. Nel frattempo, la difesa ha tentato di ottenere rimodulazioni e benefici. Il punto di non ritorno è arrivato il 31 dicembre 2024 con l’arresto e, poche settimane dopo, la conferma che la pena è “passata in giudicato” e va eseguita in carcere.

Le domande aperte (e la risposta dei giudici): l’effetto dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio

La linea difensiva si è giocata anche su un terreno oggi molto battuto: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Con la riforma voluta dal Governo e la cancellazione del reato dal codice penale, molti avvocati hanno chiesto di rivedere i profili sanzionatori laddove – a loro dire – l’abuso dialogasse con altri capi d’imputazione o con la sequenza fattuale della vicenda. Nel caso Alemanno, i legali hanno provato a far valere una “revoca parziale” agganciata proprio a questo punto. La Cassazione però ha liquidato l’istanza senza accogliere il presupposto: non ha ravvisato agganci giuridici sufficienti per riaprire la determinazione della pena o per incidere sulla sua esecuzione. È, di fatto, un segnale a tutte le difese che stanno percorrendo questa strada: non ogni fascicolo consente “effetti domino” per via dell’abrogazione; serve un nesso stretto e giuridicamente fondato.

Che cos’è il traffico di influenze

La categoria penale di traffico di influenze – un concetto chiave per comprendere il caso – non coincide con la corruzione. Punisce la mediazione illecita: chi si fa pagare o promettere utilità per sfruttare relazioni reali o presunte con un pubblico ufficiale, orientandone l’azione. È una tipologia di reato che guarda alle zone grigie fra la politica, gli affari e gli uffici pubblici: non serve lo scambio “pleno iure” tipico della corruzione, basta la vendita di un “canale”. Nel dibattito italiano, l’articolo è spesso criticato per l’elasticità probatoria, ma rimane un presidio rispetto a dinamiche di influenza indebita che sfuggono ai binari classici.

Nel caso di Alemanno, i giudici hanno ritenuto provato proprio quel circuito di pressioni e mediazioni non trasparenti in un contesto inquinato emerso dalle indagini su cooperative e appalti. Da qui la condanna definitiva e l’attuale esecuzione.

La cornice politica: passato, presente e il peso simbolico della sentenza

Sul piano politico, il nome Alemanno non è neutro. Ex ministro dell’Agricoltura, ex sindaco di Roma e volto della destra romana degli anni Duemila, in tempi recenti ha rilanciato il suo impegno come leader del movimento “Indipendenza!”. È soprattutto questo ritorno alla militanza pubblica ad aver creato frizioni con il perimetro delle misure alternative. La giustizia di sorveglianza ha letto in quell’attivismo – comizi, incontri, iniziative – un tradimento dello spirito rieducativo dell’affidamento e un indice di non affidabilità. La Cassazione, oggi, rafforza quella lettura impedendo che il capitolo si riapra sul piano procedurale.

La decisione ha un evidente riflesso simbolico: in una stagione in cui la politica discute di abolizioni e tipizzazioni dei reati contro la pubblica amministrazione, il caso di un ex primo cittadino della Capitale che resta in cella per traffico di influenze riafferma che il confine fra responsabilità penale e “normale” attività di relazione politica non è arbitrario. Per chi siede nelle istituzioni, la distinzione ha un costo in più quando viene oltrepassata.

Le voci della difesa e i margini residui

Gli avvocati Placanica e Albertario hanno più volte sostenuto che a Alemanno non fossero stati riconosciuti alcuni mesi di attività già svolta in messa alla prova, ipotizzando una riduzione della detenzione effettiva fino a 18 mesi, con una possibile uscita anticipata per buona condotta attorno ai 12 mesi. Il Tribunale di Sorveglianza e, ora, la Cassazione hanno tagliato corto: nessuna sottrazione, nessun ricalcolo. I margini residui passano, come per ogni detenuto, per gli istituti ordinari dell’ordinamento penitenziario: progressioni trattamentali, liberazione anticipata in presenza dei requisiti, eventuali misure alternative in una fase successiva se e quando la condotta mostrerà un effettivo cambio di passo. Ma si tratta di percorsi tecnici e interni, non di scorciatoie giudiziarie.

Il nodo carceri e il precedente che pesa

Un ultimo passaggio, che non riguarda solo il singolo: ogni volta che un personaggio pubblico finisce in cella, esplode il dibattito sulla condizione penitenziaria e sull’uso delle misure alternative. Il caso Alemanno interviene in un momento di forte pressione sul sistema: sovraffollamento, carenza di personale, difficoltà nei programmi trattamentali. Alcuni osservatori hanno letto la revoca dell’affidamento come un segnale “punitivo”. Le motivazioni del Tribunale di Sorveglianza, però, vanno in direzione opposta: la misura alternativa non è un diritto automatico, ma un patto. Se viene spezzato – soprattutto in modo reiterato – l’ordinamento prevede la revoca. La Cassazione ha sostanzialmente avallato questo approccio, e il precedente, per quanto calato su un caso specifico, non passerà inosservato nei futuri provvedimenti di sorveglianza.