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Bonifici istantanei dal 9 ottobre in tutte le banche: cosa prevede la 2ª fase delle norme Ue

Banche e Poste saranno tenute anche a verificare che l’intestatario del conto corrisponda al nome del beneficiario

Alfredo Zermo

05 Ottobre 2025, 22:27

Bonifici istantanei dal 9 ottobre in tutte le banche: cosa prevede la 2ª fase delle norme Ue

Dal 9 ottobre entra in vigore la seconda fase, prevista dalle norme Ue, per accelerare la diffusione dei bonifici istantanei presso banche e clientela. Da quella data, banche e Poste saranno tenute non solo a mettere a disposizione il servizio, ma anche a verificare che l’intestatario del conto corrisponda al nome del beneficiario indicato, assicurando la coerenza tra nominativo e Iban.

Come sottolinea la Banca d’Italia, i trasferimenti in tempo reale risultano particolarmente utili per i pagamenti urgenti e per quelli da effettuare al momento della consegna di un bene o della prestazione di un servizio: dai servizi on demand online (per esempio, la visione di un film) agli scambi tra privati (ad esempio, nel passaggio di proprietà di un’auto usata), fino agli acquisti nei negozi. “Ciò è particolarmente vero se l’importo della transazione supera i limiti delle carte di pagamento, mentre è consentito il trasferimento tramite bonifico”.

La fase iniziale, operativa dal 9 gennaio di quest’anno, imponeva esclusivamente la capacità di ricevere bonifici istantanei e il divieto di applicare commissioni più elevate rispetto ai bonifici tradizionali. Il controllo di corrispondenza tra nome e Iban, già offerto da alcuni istituti, aiuta a ridurre frodi ed errori, considerato che l’esecuzione del pagamento avviene in meno di dieci secondi ed è irrevocabile.

Per questo, soprattutto all’inizio, sarà necessario prestare particolare attenzione nella compilazione dell’ordine. In caso di truffa rimane comunque possibile chiedere un rimborso, a condizione di avvisare immediatamente la banca.

Secondo l’Abi, l’obbligo di offrire i bonifici istantanei sia in ricezione sia in invio si estenderà anche agli intermediari con sede in Paesi non appartenenti all’area euro e agli altri prestatori di servizi di pagamento (Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento) in momenti successivi, a partire dal 9 aprile 202