×

La sentenza

“Sisma ’90”, anche le imprese ora hanno diritto al rimborso

Corte tributaria Sicilia: va autodichiarato di non avere superato il “de minimis”

01 Ottobre 2025, 23:33

01 Ottobre 2025, 23:28

Sisma di Santa Lucia 13 dicembre 1990

Sisma di Santa Lucia 13 dicembre 1990 - a Carlentini c furono 12 vittime

Trentatré anni dopo il terremoto di Santa Lucia, in Sicilia orientale torna a fare capolino la giustizia fiscale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza di ieri, ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Ivano Tarquini, riconoscendo che anche le imprese hanno diritto ai rimborsi fiscali per i tributi del “Sisma ’90”, purché dimostrino, mediante apposita autodichiarazione, di non avere mai superato i limiti previsti dal regime “de minimis” disciplinati dalla normativa europea. Un principio destinato a incidere sulla miriade di contenziosi ancora aperti tra contribuenti e Agenzia delle Entrate.

La questione si innesta nel delicato rapporto tra la legislazione italiana emergenziale post-sisma e la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. «Il decreto legge 414 del 1990 - spiega Tarquini - aveva introdotto le agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite. Successivamente, la legge 289 del 2002 ha disciplinato la possibilità di definizione agevolata dei rapporti tributari. Tuttavia, la Commissione europea, con varie decisioni in materia di aiuti, ha imposto che il riconoscimento fosse compatibile con i limiti previsti dal regime “de minimis”».

Il punto critico è: chi controlla e come si certifica che l’impresa non abbia beneficiato di altri aiuti oltre la soglia consentita (200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari)? «La Corte tributaria siciliana - afferma il legale - ha risposto con chiarezza, stabilendo che l’autodichiarazione resa dal contribuente in ordine al mancato superamento della soglia “de minimis” è sufficiente per ottenere il rimborso, e non può essere disattesa dall’Agenzia delle Entrate se non a fronte di specifiche contestazioni documentate. In un altro passaggio, la sentenza sottolinea che l’amministrazione non può opporre un generico diniego fondato su mere presunzioni o interpretazioni astratte della disciplina europea, dovendo, invece, fornire elementi concreti che dimostrino l’illegittimità della dichiarazione resa. Affermazioni nette, che restituiscono al contribuente un ruolo attivo e pone un limite alla discrezionalità dell’amministrazione».

Per le imprese che non hanno mai beneficiato di aiuti di Stato eccedenti la soglia “de minimis” si apre la strada per rivendicare i rimborsi. «Dunque, non più un’eccezione riservata a pochi - precisa Tarquini -, ma un diritto esigibile da chi presenta correttamente l’autodichiarazione. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di piccole e medie imprese artigiane, commerciali e agricole che hanno resistito al sisma, ricostruendo la propria attività tra mille difficoltà e che ora possono vedere riconosciuta un’agevolazione promessa oltre trent’anni fa. In definitiva, il diritto al rimborso, se maturato e comprovato, non può essere compresso oltre misura dall’applicazione distorta di norme europee pensate per altre finalità. Un messaggio che risuona forte: il tempo della precarietà fiscale deve finire. Dopo trent’anni, anche il “sisma burocratico” può trovare finalmente pace».