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Il caso

Isola delle Correnti, revocata la concessione al lido: ordine di sgombero entro 60 giorni

Il lido Scialai dovrà liberare l’area: secondo la Regione l’occupazione ha superato i limiti autorizzati. La società annuncia ricorso al Tar contro il decreto

24 Aprile 2026, 14:41

14:50

Isola delle Correnti, revocata la concessione al lido: ordine di sgombero entro 60 giorni

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Dichiarata decaduta, dall’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, la concessione demaniale marittima del lido Scialai di Isola delle Correnti, rilasciata nel 2013.

Il decreto è del dirigente del Dipartimento regionale dell’Ambiente. Nel provvedimento, firmato ieri, viene disposto, a carico del concessionario, lo sgombero e la messa in pristino delle aree occupate, nonché la riconsegna delle stesse alla Regione Siciliana entro 60 giorni dalla notifica del decreto. Ove l’area sia sottoposta a sequestro dell’Autorità giudiziaria, occorre preventivamente concordare con questa ogni intervento a riguardo. Decorso infruttuosamente detto termine, si procederà alla formale emissione di ingiunzione di sgombero dell’area.

La concessione demaniale marittima dichiarata decaduta riguarda l’occupazione di 1000 mq di suolo demaniale marittimo, dei quali 902,6 mq scoperti e 97,40 mq coperti, in località Isola delle Correnti, nel territorio del Comune di Portopalo, per realizzare lo stabilimento balneare Scialai, con annessi servizi bar e ristorazione in legno rimovibile, a carattere stagionale, nell’arco temporale compreso tra maggio e settembre. L’area in questione rientra tra la zona di protezione speciale Natura 2000 (ZPS) e la Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

Nel provvedimento si prende atto del sequestro preventivo dello stabilimento, disposto dal GIP del Tribunale di Siracusa, confermato dal Tribunale del riesame e dalla Cassazione.

C’è anche in atto un decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, con udienza fissata nel prossimo mese di settembre, del procedimento in cui al rappresentante legale della società viene contestata la violazione dell’art. 181 del d.lgs. 42/2004 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) perché “in totale assenza dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Siracusa, realizzava uno stabilimento balneare caratterizzato da una struttura in legno con all’interno un grande bancone, servizi igienici allacciati ad una fossa imhoff interrata con relativi vassoi assorbenti, una grande tettoia-veranda nella parte antistante alla struttura principale, con ai lati le postazioni di ombrelloni e sdraio per i clienti, su un’area sottoposta a tutela paesaggistica con il massimo livello di tutela 3, piano paesaggistico locale 19, contesto 19i, dove non è consentito realizzare chioschi, lidi balneari e banchine”.

Tra le contestazioni nel procedimento penale ci sono anche ipotizzate occupazioni e innovazioni abusive, abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.

Viene contestato alla società titolare del lido balneare l’occupazione delle superfici di arenile non ricomprese nella concessione demaniale rilasciata dalla Soprintendenza di Ragusa/Siracusa. In particolare, a fronte di una superficie autorizzata pari a 1000 mq, lo stabilimento realizzato è risultato di 3225 mq, con 2225 mq di esubero, così suddivisi: 2059,39 mq di superficie scoperta, con il posizionamento di ombrelloni, lettini prendisole, sdraio e l'installazione di recinzione a mezzo pali conficcati sull'arenile; 165,83 mq di superficie coperta.

Nel decreto regionale si sottolinea, infine, che le opere oggetto di una segnalazione del Comune di Portopalo non potevano rientrare nella originaria e non più valida autorizzazione paesaggistica 5665 del 3/4/2012.

La società titolare del lido ha eccepito, con propria documentazione, che “l’autorizzazione paesaggistica 5665 ha validità cinque anni, sino al 3/4/2017, poi prorogata ope legis al 31/12/2020 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 42 della legge regionale 3/2016 che ha agganciato, in modo espresso e automatico, la validità degli atti presupposti e prodromici alle concessioni demaniali alla validità e all’efficacia delle stesse. Una previsione che ha determinato l’allineamento dell’efficacia e della validità di tutti i predetti titoli, fra i quali le autorizzazioni paesaggistiche e che, una volta che l’opera è stata assentita e realizzata, non vi è spazio per una successiva valutazione di compatibilità paesaggistica. L’autorizzazione paesaggistica 5665/2012 ha conservato la sua piena efficacia, grazie alla durata di validità della concessione 36/2013. Le nuove disposizioni del Piano potranno incidere sul rilascio di nuove concessioni demaniali ma non possono avere nessun effetto retroattivo o caducatorio automatico inerente a situazioni giuridiche già consolidate”.

La società ha inoltre evidenziato che “la struttura del lido è costituita da travi numerate e sotto numerate e viene, da ben quattordici anni, smontata e rimontata come un lego, con modalità sempre identiche, in modo conforme alla concessione demaniale, alla stregua di quanto pure confermano i relativi certificati di collaudo del competente Genio civile”.

I legali dell’impresa hanno già preannunciato la presentazione del ricorso al TAR contro il decreto regionale che ha dichiarato decaduta la concessione demaniale per lo Scialai.